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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15178 del 02/07/2014 (Rv. 631556 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Iva a monte non dovuta (aliquota superiore) - Diritto alla detrazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631556-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In caso di operazione erroneamente assoggettata ad IVA (nella specie ad un'aliquota eccedente quella applicabile) non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata e fatturata atteso che, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ed in conformità all'art. 17 della sesta direttiva del Consiglio CEE del 15 maggio 1977, n. 77/388/CEE (come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia), l'esercizio del relativo diritto presuppone l'effettiva realizzazione di un'operazione assoggettabile a tale imposta nella misura dovuta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 15/05/1977 num. 388 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)