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Sez. 5, Sentenza n. 4419 del 26/03/2003 (Rv. 561414 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Diritto alla detrazione ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Limiti - IVA pagata "a monte" concernente beni o servizi relativi al successivo compimento di operazioni non soggette ad imposta - Diritto alla detrazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561414-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità all'art. 17 della sesta direttiva del Consiglio CEE del 15 maggio 1977, n. 77/388/CEE (come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia), non è ammessa in ogni caso la detrazione dell'imposta pagata "a monte" per l'acquisto o l'importazione di beni, o per conseguire la prestazione di servizi afferenti al successivo compimento di operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta, atteso che, in base alla normativa citata, ai fini della detrazione non è sufficiente che le dette operazioni attengano all'oggetto dell'impresa, essendo necessario che esse siano, a loro volta, assoggettabili all'IVA (nella fattispecie, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha escluso il diritto alla detrazione dell'IVA pagata per operazioni "a monte" relative al successivo compimento di operazioni di mediazione internazionale, non soggette ad IVA, pur rientrando tali operazioni nell'oggetto dell'impresa).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 15/05/1977 num. 388 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)