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Sez. 1, Sentenza n. 12146 del 26/05/2009 (Rv. 608448 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Richiesta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria di rimborso dell'imposta indebitamente pagata - Legittimazione del cedente del bene o del prestatore del servizio - Sussistenza - Legittimazione del cessionario o del committente - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608448-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di IVA, una corretta lettura degli artt. 17 e 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 consente di identificare nel cedente del bene o nel prestatore del servizio il soggetto legittimato a pretendere il rimborso dall'Amministrazione finanziaria ed eventualmente obbligato a restituire al cessionario o al committente la somma pagata a titolo di rivalsa; inoltre, il diritto di detrazione, essendo limitato alle imposte effettivamente dovute, come si evince dagli artt. 17 e 19 del citato d.P.R. - da interpretare in coerenza con gli artt. 17 e 20 della sesta direttiva CE n. 77/388 del Consiglio, del 15 maggio 1977, e con la sentenza 13 dicembre 1989, in causa C-342/87 della Corte di giustizia CE - non si estende all'imposta addebitata erroneamente in rivalsa e che sia stata pagata per il semplice fatto di essere stata indicata in fattura.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)