Sez. 2, Sentenza n. 154 del 22/01/1969 (Rv. 338071 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - MANCATA PRESTAZIONE - DICHIARAZIONE DEL GIURANTE DI IGNORARE O DI NON RICORDARE I FATTI - EFFETTI - GIURAMENTO DE VERITATE - GIURAMENTO DE NOTITIA - DIFFERENZE.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - MANCATA PRESTAZIONE - DICHIARAZIONE DEL GIURANTE DI IGNORARE O DI NON RICORDARE I FATTI - EFFETTI - GIURAMENTO DE VERITATE - GIURAMENTO DE NOTITIA - DIFFERENZE.*
Mentre nel giuramento de veritate la dichiarazione del giurante di ignorare o di non ricordare i fatti equivale a rifiuto di giurare, con conseguente soccombenza del giurante in ordine ai fatti che hanno formato oggetto del giuramento, in quello de notitia la medesima dichiarazione importa semplice giuramento in senso negativo, con conseguente decisione del punto controverso in senso favorevole al giurante. (V 694-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)