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Sez. 1, Sentenza n. 278 del 29/01/1976 (Rv. 378954 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - MANCATA - GIURAMENTO DE NOTITIA - DICHIARAZIONE DI IGNORARE O DI NON RICORDARE I FATTI - GIURAMENTO FAVOREVOLE AL DICHIARANTE - EFFETTO ESCLUSIVO DEL GIURAMENTO DECISORIO - ESTENSIONE AL GIURAMENTO SUPPLETORIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378954-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - MANCATA - GIURAMENTO DE NOTITIA - DICHIARAZIONE DI IGNORARE O DI NON RICORDARE I FATTI - GIURAMENTO FAVOREVOLE AL DICHIARANTE - EFFETTO ESCLUSIVO DEL GIURAMENTO DECISORIO - ESTENSIONE AL GIURAMENTO SUPPLETORIO - ESCLUSIONE.*

Il principio per cui, nel giuramento de notitia, la dichiarazione del giurante di ignorare o di non ricordare i fatti enunciati nella formula equivale ad un giuramento negativo a lui favorevole puo ritenersi applicabile solo al giuramento decisorio e non anche a quello suppletorio, avuto riguardo alla particolare funzione ed alle caratteristiche peculiari di tale tipo di giuramento. (fattispecie riguardante giuramento deferito al legale rappresentante di una societa). (V 1424/73, mass n 364131; (V 3621/69, mass n 343835; (V 154/69, mass n 338071; (V 3353/68, mass n 336374).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 com. 3, Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)