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Sez. 3, Sentenza n. 50339 del 22/09/2016 Cc. (dep. 28/11/2016) Rv. 268387 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Appello ex art. 322 - Bis cod. proc. pen. - Inammissibilità dell'impugnazione per motivi non attinenti al rapporto di impugnazione - Declaratoria "de plano" - Legittimità - Esclusione - Fissazione dell'udienza di riesame - Necessità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268387-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

L'inammissibilità dell'appello cautelare proposto avverso il rigetto di un'istanza di revoca di sequestro preventivo, dichiarata all'esito di una valutazione non delle sole irregolarità attinenti al rapporto di impugnazione - ovvero delle irregolarità che riguardano l'impugnabilità soggettiva od oggettiva del provvedimento, il titolare del diritto di gravame, l'atto di impugnazione nelle sue forme e termini, l'interesse ad impugnare - quanto della proponibilità nel merito della impugnazione medesima, deve essere pronunciata all'esito dell'udienza camerale partecipata fissata ai sensi dell'art. 127, comma primo, cod. proc. pen., atteso che l'art. 111 Cost. garantisce il contraddittorio nell'ambito di ogni procedimento penale principale o incidentale, sia di merito che di legittimità. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato, con rinvio, la dichiarazione di inammissibilità di appello cautelare, pronunciata "de plano", fondata su ragioni relative alla esistenza di un provvedimento di confisca ostativo alla richiesta di dissequestro e restituzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)