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Sez. L, Sentenza n. 10605 del 03/06/2004 (Rv. 573374 - 01)

TRENTINO-ALTO ADIGE - ENTI LOCALI - IN GENERE | Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza - Assunzioni di personale a tempo determinato - Disciplina ex legge n. 230 del 1962 - Applicabilità - Limiti - Conversione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro costituiti irregolarmente - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573374-01

TRENTINO-ALTO ADIGE - ENTI LOCALI - IN GENERE

In relazione alle assunzioni di personale a tempo determinato da parte delle Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB)ricomprese nella regione Trentino Alto Adige, il richiamo alle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa contenuto nell'art. 18, comma sesto, della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 (disposizione applicabile anche nei confronti delle predette IPAB, in base a quanto disposto dal successivo art. 19 della stessa legge), pur ricomprendendo anche la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato contenuta nella legge n. 230 del 1962, non rende di per sè applicabili le disposizioni di tale legge che consentono la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato quale sanzione dei rapporti a termine irregolari, atteso che la richiamata norma regionale - pur non riproducendo espressamente la disposizione limitativa contenuta nell'art. 36, comma settimo, del decreto legislativo n. 29 del 1993 (applicabile alle regioni a statuto ordinario) - fa tuttavia riferimento agli "interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate" e consente, perciò, di individuare nelle norme statuali in materia di accesso al lavoro, considerate quale parte di un sistema normativo cui appartengono anche quelle relative alla definizione dei ruoli e delle dotazioni organiche (art. 2 legge n. 421 del 1992, art. 11 legge n. 59 del 1997), la fonte di un limite alla operatività integrale alla disciplina del contratto a termine, in coerenza con il principio costituzionale - al quale la competenza legislativa esclusiva della regione Trentino Alto Adige deve armonizzarsi ex art. 4 dello Statuto - secondo cui l'accesso al pubblico impiego deve avvenire di regola mediante pubblico concorso.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Trentino Alto Adige 23/10/1998 num. 10 art. 18, Legge Reg. Trentino Alto Adige 23/10/1998 num. 10 art. 19, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., DPR 31/08/1972 num. 600 art. 4, Legge 23/10/1992 num. 421 art. 2 CORTE COST., Legge 15/03/1997 num. 59 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)