Sez. L, Ordinanza n. 6699 del 02/05/2003 (Rv. 562553 - 01)
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI | Assunzione di personale straordinario da parte di comuni, province, consorzi e rispettive aziende - Carattere temporaneo ex art. 5 D.L. n. 702 del 1978 - Disciplina ex legge n. 230 del 1962 - Applicabilità - Esclusione.
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI
L'art. 5, commi quindicesimo e diciassettesimo, D.L. n. 702 del 1978, convertito nella legge n. 3 del 1979, nel limitare le assunzioni nel settore pubblico, stabilendo che l'assunzione di personale straordinario da parte di comuni, province, consorzi e rispettive aziende, può avvenire per sopravvenute esigenze eccezionali e per un periodo non superiore a novanta giorni (nell'anno solare), al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto, comminando, inoltre, la nullità di diritto dei provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione delle disposizioni dello stesso articolo, contiene una disciplina (il cui vigore è confermato dall'art. 8 del D.L. n. 153 del 1980, convertito nella legge n. 299 del 1980) che regola in modo completo ed esauriente l'assunzione del personale a termine da parte di detti enti ed esclude che le assunzioni temporanee effettuate dai medesimi possano soggiacere alla disciplina privatistica della legge n. 230 del 1962. Pertanto, siffatte assunzioni temporanee non sono suscettibili di convertirsi in rapporti a tempo indeterminato, salva restando l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2126, cod. civ., sulle prestazioni di fatto eseguite con violazione di legge. Questa disciplina speciale non viola l'art. 3, Cost., in quanto non realizza una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei lavoratori assunti a termine dai suddetti enti rispetto a quelli assunti da datori di lavoro privati, dato che il divieto di conversione dell'assunzione a termine in contratto a tempo indeterminato risponde a criteri di ragionevolezza ed è ispirato alla tutela di superiori interessi pubblici di natura generale, mirando a garantire esigenze di risanamento della finanza locale; inoltre, essa neppure è incompatibile con la nuova regolamentazione delle aziende municipalizzate stabilita dall'art. 23, legge n. 142 del 1990, poiché, anche ad ipotizzare che tali aziende siano soggetti di diritto privato, non rimarrebbero escluse né la sussistenza di interessi pubblici rispetto alle loro attività, né l'ammissibilità di autorizzazioni e controlli da parte dei pubblici poteri, in attuazione dell'art. 41, comma terzo, Cost., ed eventuali clausole dei contratti collettivi di settore, nella parte in cui dovessero interpretarsi nel senso di introdurre deroghe ai limiti posti dall'art. 5 del citato D.L. n. 702 del 1978, devono considerarsi nulle per violazione di norma imperativa.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 art. 5 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 3 CORTE COST., Decreto Legge 07/05/1980 num. 153 art. 8, Legge 07/07/1980 num. 299 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 23, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)