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Sez. L, Sentenza n. 13528 del 16/09/2002 (Rv. 557422 - 01)

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI | Assunzione di personale straordinario da parte di comuni, province, consorzi e rispettive aziende - Carattere temporaneo ex art. 5 D.L. n. 702 del 1978 - Disciplina ex legge n. 230 del 1962 - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557422-01

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI

L'art. 5, commi quindicesimo e diciassettesimo, del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3 - il quale stabilisce (fra l'altro) che l'assunzione di personale straordinario da parte di comuni, province, consorzi e rispettive aziende, può avvenire per sopravvenute esigenze eccezionali e per un periodo non superiore a novanta giorni (nell'anno solare), al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto, e commina, inoltre, la nullità di diritto dei provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione delle disposizioni dello stesso articolo - contiene una disciplina (il cui vigore è confermato dall'art. 8 del successivo D.L. 7 maggio 1980, n. 153, convertito dalla legge 7 luglio 1980, n. 299) che, regolando in modo completo ed esauriente l'assunzione del personale a termine da parte degli enti predetti, esclude che le assunzioni temporanee effettuate dai medesimi possano soggiacere alla disciplina privatistica della legge 18 aprile 1962, n. 230, con la conseguenza, in particolare, che tali assunzioni temporanee non sono suscettibili di convertirsi in rapporti a tempo indeterminato, essendo per questi richiesto un concorso o una prova pubblica selettiva, salva restando, peraltro, l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2126 cod. civ. sulle prestazioni di fatto eseguite con violazione di legge. Nè tale disciplina speciale viola alcun precetto costituzionale per ingiustificata disparità di trattamento in danno dei lavoratori assunti a termine dagli enti pubblici suddetti (economici e non), rispetto a quelli assunti da privati e tutelati dalla legge n. 230 del 1962, in quanto il divieto di conversione dell'assunzione a termine in contratto a tempo indeterminato risponde a criteri di ragionevolezza ed è ispirato alla tutela di superiori interessi pubblici di natura generale, poiché le esigenze di risanamento della finanza locale concorrono con il principio di imparzialità, stante l'obbligo di assumere il personale a mezzo di pubblico concorso. La disciplina in questione non è neanche incompatibile con la nuova disciplina delle aziende municipalizzate di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, poiché, anche ad ipotizzare che tali aziende siano soggetti di diritto privato, non rimarrebbero precluse né la sussistenza di interessi pubblici rispetto alle loro attività, né l'ammissibilità di autorizzazioni e controlli da parte dei pubblici poteri, in attuazione di quanto previsto dall'art. 41, comma terzo, Cost.. Ne consegue che eventuali clausole dei contratti collettivi di settore, nella parte in cui dovessero interpretarsi nel senso di introdurre deroghe ai limiti posti dall'art. 5 del citato D.L. n. 702 del 1978, devono considerarsi nulle per violazione di norma imperativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 art. 5 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 3 CORTE COST., Decreto Legge 07/05/1980 num. 153 art. 8, Legge 07/07/1980 num. 299 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 23, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)