Sez. 5, Sentenza n. 5474 del 29/02/2008 (Rv. 602281 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Omologazione del concordato preventivo con garanzia - Risoluzione - Effetti - Imposta proporzionale di registro - Debenza - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
Nel sistema delineato dall'art. 35 del d.P.R. n. 634 del 1972 (trasfuso nell'art. 37 del d. lgs. n. 131 del 1986), in caso di risoluzione della sentenza di omologazione del concordato preventivo con garanzia, per effetto della quale gli obblighi derivanti dalla precedente omologazione risultano inefficaci e si riapre la procedura fallimentare, il trasferimento di ricchezza determinato dall'omologazione giudiziale (e non dal sottostante atto negoziale) risulta precluso, sicché, non essendo più giustificato il mantenimento del prelievo fiscale, non è dovuta l'imposta proporzionale di registro prevista dall'art. 8, lett. a), della Tariffa allegata al d.P.R. n. 634 del 1972 e dall'art. 8, lett. c), della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e sussiste il diritto del contribuente al conguaglio o rimborso della imposta versata.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 35 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 8, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 180, Decreto Legisl. 24/06/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/06/1986 num. 131 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)