Sez. 3, Ordinanza n. 41489 del 04/10/2012 Cc. (dep. 24/10/2012) Rv. 253601 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Istanza di colloquio formulata da detenuto - Richiesta di parere al P.M. da parte del G.i.p. - Impugnabilità - Inammissibilità - Fondamento.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento con cui il g.i.p. gli richieda di esprimere il parere sull'istanza di colloquio formulata da un detenuto, atteso che il P.M. è l'organo direttamente investito del potere decisionale.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)