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Sez. 3, Ordinanza n. 41489 del 04/10/2012 Cc. (dep. 24/10/2012) Rv. 253601 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Istanza di colloquio formulata da detenuto - Richiesta di parere al P.M. da parte del G.i.p. - Impugnabilità - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253601-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

È inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento con cui il g.i.p. gli richieda di esprimere il parere sull'istanza di colloquio formulata da un detenuto, atteso che il P.M. è l'organo direttamente investito del potere decisionale.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)