Sez. 1, Sentenza n. 38048 del 06/07/2017 Cc. (dep. 31/07/2017) Rv. 270976 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimenti relativi ai permessi di colloquio emessi dal p.m. - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il pubblico ministero abbia deciso su un'istanza di colloquio di un detenuto in custodia cautelare, in quanto, rispetto ad essa, il p.m. è titolare di un mero diritto di interlocuzione e non del potere decisionale, che appartiene esclusivamente al giudice per le indagini preliminari in forza di una competenza funzionale ed inderogabile, la cui violazione è pertanto rilevabile anche d'ufficio.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)