Sez. 1, Sentenza n. 47326 del 29/11/2011 Cc. (dep. 20/12/2011) Rv. 251419 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimenti riguardanti i permessi di colloquio - Impugnabilità - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio (visivo o telefonico) dei detenuti, incidendo su diritti soggettivi, sono ricorribili in Cassazione, "ex" art. 111, comma settimo, Cost.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)