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Sez. L, Sentenza n. 9128 del 08/04/2008 (Rv. 602865 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Revisione per errore - Art. 9, comma 3, d.lgs. n. 38 del 2000 - Interpretazione letterale, sistematica, storica e costituzionalmente orientata - Cristallizzazione della prestazione indebita - Sussistenza - Capitalizzazione della rendita - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602865-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

Alla stregua di un'interpretazione letterale, sistematica, storica e costituzionalmente orientata dell'art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 38 del 2000, il mantenimento delle prestazioni indebite erogate dall'INAIL a seguito di errore non rettificabile comporta la cristallizzazione della prestazione al momento in cui l'errore è stato rilevato (senza consentire le rivalutazioni periodiche delle rendite) e non, invece, la capitalizzazione della rendita, rispondendo, tale scelta legislativa, nell'evoluzione del sistema di tutela infortunistica, alla valorizzazione dell'interesse dell'assicurato a percepire una prestazione economica periodica in luogo di un indennizzo in capitale, e dovendosi ritenere, tali operazioni, equivalenti tra loro solo da un punto di vista attuariale (nella specie, la S.C., nell'annullare la sentenza di merito che, a seguito di revisione per errore operata dall'INAIL successivamente al 9 agosto 2000, aveva ritenuto la legittimità della conversione in capitale di una parte della rendita, ha deciso nel merito affermando il diritto dell'assicurato a conservare inalterata la prestazione in atto al momento del rilievo dell'errore non rettificabile quale rendita cristallizzata).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 9 com. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)