Sez. U, Ordinanza n. 23285 del 18/11/2010 (Rv. 615039 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Difesa personale delle parti - Ammissibilità anche nel giudizio di appello - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di opposizione a sanzioni amministrative le regole speciali dettate per il giudizio di primo grado non possono ritenersi automaticamente estensibili anche a quello d'appello, in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso. Ne consegue che nei suddetti giudizi non è consentita la difesa personale delle parti in sede di gravame, anche in ragione del maggior tecnicismo che caratterizza i procedimenti d'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)