Sez. L, Sentenza n. 12126 del 28/11/1998 (Rv. 521232 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA | Infortunio occorso ad un bracciante nello svolgimento di attività agricola autonoma - Indennizzabilità - Esclusione - Illegittimità costituzionale degli artt. 205 e 210 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA
In tema di indennizzabilità del rischio da infortuni assicurato in agricoltura, il lavoratore assicurato come bracciante agricolo può godere della tutela assicurativa solo se l'infortunio avvenga nel corso di tale attività, non già quando esso si determini nell'espletamento di lavoro autonomo, sia pure in occasione di attività agricola, atteso che l'occasione di lavoro è considerata dall'art. 210 d.P.R. n. 1124 del 1965 per delimitare l'oggetto dell'assicurazione e non per identificare i soggetti tutelati, a tal fine occorrendo invece fare riferimento all'art. 205 d.P.R. citato; ne consegue che, ai fini della tutela assicurativa, non solo è necessario che il soggetto infortunato rientri in una delle categorie previste, ma anche che l'infortunio si sia verificato nello svolgimento di quell'attività per la quale godeva della tutela assicurativa, senza che possa perciò configurarsi sospetto di illegittimità costituzionale delle norme di riferimento, atteso che rientra nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore l'ampliamento o meno dell'area di lavoratori autonomi che fruiscono dell'assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)