Sez. L, Sentenza n. 4385 del 04/07/1981 (Rv. 415086 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INFORTUNIO - IN GENERE - INFORTUNIO OCCORSO AD UN BRACCIANTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DI UN'AUTONOMA E SALTUARIA ATTIVITA LAVORATIVA IN FONDO RUSTICO DI SUA PROPRIETA - DIRITTO AD INDENNITA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INFORTUNIO - IN GENERE - INFORTUNIO OCCORSO AD UN BRACCIANTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DI UN'AUTONOMA E SALTUARIA ATTIVITA LAVORATIVA IN FONDO RUSTICO DI SUA PROPRIETA - DIRITTO AD INDENNITA - ESCLUSIONE.*
Il soggetto assicurato come bracciante (ai sensi dell'art 205 lett a) del DPR 30 giugno 1965 n 1124) non ha diritto ad indennita per infortunio patito durante lo svolgimento di un'autonoma e saltuaria attivita lavorativa in un fondo rustico di sua proprieta. Invero, mentre l'attivita dei lavoratori agricoli autonomi rientra nella tutela assicurativa antiinfortunistica, ai sensi della lett b) dello articolo citato, solo se sia svolta con carattere di abitualita, e principio generale che l'indennizzabilita dell'invalidita derivante da infortunio presuppone il concorso di due requisiti: l'uno, soggettivo, consistente nell'appartenenza dell'infortunato ad una determinata categoria di lavoratori, e l'altro, oggettivo, costituito dalla cd occasione di lavoro, e cioe dal verificarsi dell'infortunio durante quella specifica attivita lavorativa in relazione alla quale e prevista la tutela assicurativa.*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)