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Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 24479 del 12/09/2024 (Rv. 672233-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Definizione agevolata ex art. 1, commi 231 - 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater) - Estinzione del processo - Presupposti - Pagamento dell'intero ammontare dovuto - Necessità.
Stato
decisa il 2024-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672233-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231 - 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), subordina l'estinzione del giudizio, da un lato, all'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi per i quali è intervenuta la domanda e, dall'altro, all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati, per cui, in assenza di detti presupposti, non è possibile addivenire ad una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Cod. Proc. Civ. art. 391, Legge 29/12/2002 num. 197 art. 1 com. 231, Legge 29/12/2002 num. 197 art. 1 com. 236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)