Sez. T, Sentenza n. 1997 del 28/01/2025 (Rv. 673647-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione-ter) - Rinuncia al giudizio - Revocabilità - Presupposto - Mancato perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE - In genere.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 (c.d. rottamazione ter), la rinuncia al giudizio - presentata dal contribuente in adempimento dell'impegno assunto contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della definizione - è revocabile quando la regolamentazione sostanziale del rapporto sottesa alla definizione non si perfeziona.
Cod. Proc. Civ. art. 391, Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 3 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 3 com. 6 CORTE COST., Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)