diritto.io

Sez. T, Sentenza n. 1997 del 28/01/2025 (Rv. 673647-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione-ter) - Rinuncia al giudizio - Revocabilità - Presupposto - Mancato perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE - In genere.
Stato
decisa il 2025-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673647-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 (c.d. rottamazione ter), la rinuncia al giudizio - presentata dal contribuente in adempimento dell'impegno assunto contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della definizione - è revocabile quando la regolamentazione sostanziale del rapporto sottesa alla definizione non si perfeziona.

Cod. Proc. Civ. art. 391, Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 3 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 3 com. 6 CORTE COST., Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)