Sez. 4, Sentenza n. 18072 del 12/02/2015 Ud. (dep. 29/04/2015) Rv. 263439 - 01
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Condanna alla pena dell'ammenda - Concessione d'ufficio della sospensione condizionale della pena - Interesse ad impugnare - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa ex officio, in quanto l'art. 5, comma secondo, lett. d) del d. P.R. n. 313 del 2002 - che non consentiva la cancellazione dal casellario delle iscrizioni dei provvedimenti giudiziari concernenti la pena dell'ammenda nel solo caso in cui fossero concessi i benefici di cui agli art. 163 e 175 cod. pen. - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 287 del 2010, di guisa che tutte le iscrizioni senza distinzione alcuna vengono cancellate dal casellario giudiziale se relative a provvedimenti di condanna alla pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena sia stata eseguita o sia in altro modo estinta.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)