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Sez. 3, Sentenza n. 21753 del 25/02/2014 Ud. (dep. 28/05/2014) Rv. 259722 - 01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Condanna alla pena dell'ammenda relativa a contravvenzione oblabile - Concessione d'ufficio del beneficio della sospensione condizionale della pena - Sussistenza dell'interesse ad impugnare - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259722-01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE

È inammissibile, per difetto dell'interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa "ex officio" e relativa a contravvenzione oblabile ex art. 162-bis cod. pen., nella parte in cui si decide della concessione di ufficio della sospensione condizionale della pena, in quanto l'art. 5, comma secondo, lett. d), del d.P.R. n. 313 del 2002, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 2010, che ha eliminato la preclusione rappresentata dalla concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen., prevede l'eliminazione delle iscrizioni relative a tutti i provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta, senza più compiere alcun distinguo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., DPR 14/11/2002 num. 313 art. 5 CORTE COST., DPR 14/11/2002 num. 313 art. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)