Sez. 4, Sentenza n. 51754 del 18/11/2014 Ud. (dep. 12/12/2014) Rv. 261579 - 01
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Condanna alla pena dell'ammenda relativa a contravvenzione oblabile - Concessione d'ufficio del beneficio della sospensione condizionale della pena - Sussistenza dell'interesse ad impugnare - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE
E inammissibile, per difetto dell'interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa "ex officio" e relativa a contravvenzione oblabile ex art. 162-bis cod. pen., nella parte in cui si decide della concessione di ufficio della sospensione condizionale della pena, in quanto l'art. 5, comma secondo, lett. d), d.P.R. 313 del 2002 - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 2010, che ha eliminato la preclusione rappresentata dalla concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. - prevede l'eliminazione delle iscrizioni relative a tutti i provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta, senza più compiere alcun distinguo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, DPR 14/11/2002 num. 313 art. 3, DPR 14/11/2002 num. 313 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)