diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3409 del 17/10/1969 (Rv. 343494 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - CONTROVERSIE DINANZI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1969-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343494-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - CONTROVERSIE DINANZI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - INAPPLICABILITA.*

Alle controversie rientranti nella Competenza funzionale delle Sezioni specializzate agrarie non e applicabile la sospensione dei termini processuali disposta dall'art 1 della legge 14 luglio 1965, n 818.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 5, Legge 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)