Sez. 3, Sentenza n. 1010 del 06/04/1971 (Rv. 350985 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - TERMINI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE RELATIVE A MEZZADRIA, COLONIA PARZIARIA ED AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - INAPPLICABILITA DELLA SOSPENSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - TERMINI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE RELATIVE A MEZZADRIA, COLONIA PARZIARIA ED AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - INAPPLICABILITA DELLA SOSPENSIONE.*
Le controversie relative ai rapporti di mezzadria, di Colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, di cui all'art 429, n 2, cod proc civ, ancorche attinenti all'applicazione delle speciali leggi vincolistiche e al pagamento dei canoni arretrati, rientrano nella previsione dell'art 3 della legge 14 luglio 1965, n 818, in relazione all'art 92 dell'ordinamento giudiziario, con la conseguenza che rispetto ad esse non opera la sospensione dei termini processuali disposta dall'art 1 della legge medesima. (Conf 2944'69, mass n 342803' V 3409'69, mass n 343494' 3350'69, mass n 343415).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 30/01/1941 num. 12 art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)