Sez. 6 - , Sentenza n. 10110 del 13/02/2019 Cc. (dep. 07/03/2019) Rv. 275162 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE | Ipotesi prevista dall’art. 328, comma secondo, cod. pen. – Atti rilevanti esclusivamente nei rapporti tra pubbliche amministrazioni – Configurabilità del reato – Esclusione – Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE
In tema di omissione di atti di ufficio, la previsione di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen. è volta a dare risposta alle aspettative del privato che formalmente inviti la pubblica amministrazione a emettere un atto riguardante la sua sfera di interessi e, pertanto, non si estende ai rapporti tra pubbliche amministrazioni. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse il "fumus" di tale delitto in un caso in cui taluni amministratori comunali avevano omesso di dare risposta alla richiesta, proveniente da altri uffici pubblici, di predisporre la documentazione relativa all'agibilità di un immobile e di effettuare su di esso interventi di manutenzione straordinaria).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)