Sez. L, Sentenza n. 7059 del 27/08/1987 (Rv. 455227 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - PRESCRIZIONE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN FUNZIONE DELLA DOMANDA DI CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL RISARCIMENTO DEI DANNI DA OMESSA CONTRIBUZIONE - CARATTERE INCIDENTALE - TERMINE PRESCRIZIONALE AUTONOMO E DIVERSO DA QUELLO OPERANTE PER L'AZIONE DI RISARCIMENTO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - PRESCRIZIONE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN FUNZIONE DELLA DOMANDA DI CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL RISARCIMENTO DEI DANNI DA OMESSA CONTRIBUZIONE - CARATTERE INCIDENTALE - TERMINE PRESCRIZIONALE AUTONOMO E DIVERSO DA QUELLO OPERANTE PER L'AZIONE DI RISARCIMENTO - ESCLUSIONE.*
L'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato protrattosi per un determinato periodo, ove sia richiesto in funzione meramente strumentale rispetto alla domanda di condanna (generica o meno) del datore di lavoro al risarcimento dei danni da omessa contribuzione assicurativa (art. 2116 cod. civ.), non soggiace ad un termine prescrizionale autonomo e diverso da quello operante per l'Azione di risarcimento anzidetta, la cui esperibilità, fuori dell'ipotesi in cui si chieda l'accertamento della sola potenzialità dannosa dell'omissione contributiva, presuppone, oltre tale omissione, anche la perdita, totale o parziale, della prestazione assicurativa. Pertanto, anche in tal caso la prescrizione della domanda risarcitoria decorre dal momento in cui si concretizza il danno da omissione contributiva, momento che coincide con quello della perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale. (Conf 6518/84, mass n 438093).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)