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Sez. 5 - , Sentenza n. 11678 del 11/04/2022 (Rv. 664356 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE | Cessione di azienda - Responsabilità del cessionario per i debiti tributari del cedente - Disciplina di cui all'art. 2560 c.c. - Applicabilità - Condizioni - Onere della prova a carico del cessionario - Contenuto.
Stato
decisa il 2022-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664356-01

AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE

In tema di responsabilità del cessionario del ramo di azienda per i debiti del cedente, il principio della inerenza del debito, desumibile dall'art. 2560 c.c., è applicabile anche ai debiti tributari a condizione che il contribuente provi che sia stato ceduto un ramo di azienda, inteso come entità economica organizzata in maniera stabile rispetto alla azienda principale, dotata di una sua autonomia funzionale; il contribuente è tenuto, altresì, a provare, tramite esibizione dei libri contabili nonché del certificato previsto dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, che il debito tributario del quale viene preteso il pagamento non inerisce al ramo di azienda ceduto, ma è riconducibile ad altro ramo aziendale, rimasto di proprietà del cedente ovvero ceduto a terzi.

Cod. Civ. art. 2560, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)