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Sez. 3, Ordinanza n. 6368 del 08/03/2024 (Rv. 670593-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - A CREDITORE INCAPACE | Debitore che si avvale del terzo per l'adempimento della propria obbligazione di pagamento - Natura - "Adiectus solutionis causa" - Inefficacia del pagamento al creditore incapace - Conseguenze - Diritto del creditore alla reiterazione del pagamento - Responsabilità del terzo - Irrilevanza - Fattispecie. OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - PER FATTO DEGLI AUSILIARI - In genere.
Stato
decisa il 2024-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670593-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - A CREDITORE INCAPACE

Il terzo di cui il debitore si avvale per l'adempimento della propria obbligazione, sulla base di un rapporto di mandato o di altro rapporto giuridico, è di regola (salve le ipotesi di una differente e specifica previsione normativa o in cui sia accertato un diverso accordo negoziale con lo stesso creditore o un contratto a favore di terzo) un mero "adiectus solutionis causa" che non assume alcuna diretta obbligazione nei confronti del creditore, sicché l'inefficacia del pagamento da questo eseguito al creditore incapace non libera il debitore (ex art. 1190 c.c.) e il creditore può pretendere dall'obbligato - non già dal terzo, indipendentemente dalla sua responsabilità - l'esecuzione di un altro pagamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto della domanda, proposta dal tutore di un incapace, di dichiarazione di inefficacia del pagamento eseguito da INPS, per il tramite di Poste Italiane S.p.A., mediante il versamento delle somme dovute a titolo di prestazioni previdenziali su un libretto intestato al creditore incapace, da questo riscosse presso Poste).

Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1190, Cod. Civ. art. 414

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)