Sez. 3 - , Sentenza n. 18146 del 10/03/2021 Ud. (dep. 11/05/2021) Rv. 281608 - 01
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Originaria contestazione ex artt. 601, comma primo, 602-ter, comma primo, lett. b), cod. pen. - Condanna per il reato di sfruttamento della prostituzione - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - Esclusione - Condizioni.
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen., nel caso in cui l'imputato, al quale sia stato originariamente contestato il delitto di cui agli artt. 601, comma primo, 602-ter, comma primo, lett. b), cod. pen. venga condannato per il reato di sfruttamento della prostituzione, qualora il nucleo essenziale del fatto contestato non abbia subito un significativo mutamento e la possibilità di una diversa qualificazione giuridica sia stata nota o, comunque, prevedibile per l'imputato e non abbia determinato in concreto alcuna lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da tale modifica scaturiscono.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Cod. Pen. art. 601, Cod. Pen. art. 602 ter, Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)