Sez. 5, Sentenza n. 33878 del 03/05/2017 Ud. (dep. 11/07/2017) Rv. 271607 - 01
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Condanna per bancarotta semplice documentale - Originaria imputazione di bancarotta fraudolenta documentale - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - Esclusione - Ragioni.
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, ex art. 521 cod. proc. pen., la condanna per bancarotta documentale semplice dell'imputato di bancarotta documentale fraudolenta, non sussistendo tra il fatto originariamente contestato e quello ritenuto in sentenza un rapporto di radicale eterogeneità o incompatibilità né un "vulnus" al diritto di difesa, trattandosi di reato di minore gravità.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 2, Legge Falliment. art. 217 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)