Sez. 1, Sentenza n. 1030 del 04/04/1968 (Rv. 332453 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - DESTINAZIONE DELL'AREA NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RICOSTRUZIONE - IRRILEVANZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - DESTINAZIONE DELL'AREA NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RICOSTRUZIONE - IRRILEVANZA.*
Ai fini della liquidazione dell'indennita di espropriazione per pubblica utilita, o dei danni per illegittima occupazione da parte della pubblica amministrazione, non deve tenersi conto, salvo diversa disposizione contraria di piano regolatore, del vincolo costituito dalla destinazione dell'area espropriata, prevista in un piano di ricostruzione, avente efficacia di piano regolatore particolareggiato e come tale vincolante per il proprietario. (Conf. 206-63, 1560-62).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)