Sez. L, Sentenza n. 14759 del 30/12/1999 (Rv. 532656 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito - Ripetizione da parte dell'INPS - Presupposti - Posizione degli eredi - Irripetibilità dell'indebito - Intrasmissibilità delle sanzioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
La ripetibilità delle somme indebitamente erogate prima del 1 gennaio 1996, indipendentemente dall'avvenuto recupero o meno dell'importo, è regolata in via esclusiva dalle disposizioni di cui all'art. 1, duecentosessantesimo, duecentosessantaduesimo, duecentosessantatreesimo, duecentosessantaquattresimo e duecentosessantacinquesimo comma, legge 23 dicembre 1996 n. 662, a norma delle quali, nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche, o quote di prestazioni pensionistiche, a carico dell'Inps o di altri enti pubblici di previdenza obbligatoria, non si fa luogo al recupero dell'indebito se i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile irpef per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire sedici milioni, mentre il recupero avviene nei limiti dei tre quarti dell'indebito, con le modalità di cui al duecentosessantaduesimo comma della norma citata, per i percettori di reddito superiore a tale limite; salva la ipotesi della ricorrenza del dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito il trattamento non dovuto, nel qual caso la riduzione del recupero per un quarto dell'importo riscosso non opera, ed esso avviene per la intera somma, ex art. 1, duecentosessantacinquesimo comma, e salvo che l'ente erogatore abbia proposto l'azione contro gli eredi del beneficiario, nei cui confronti va applicata - incondizionatamente - la eccezione derogatoria fissata nel duecentosessantatreesimo comma dell'art. 1 della stessa legge, negativa della facoltà di detto recupero e con esclusione della trasmissibilità delle eventuali sanzioni pecuniarie (pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite ex art. 1 legge n. 140 del 1985).
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Legge 15/04/1985 num. 140 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)