Sez. L, Sentenza n. 15819 del 15/12/2000 (Rv. 542665 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito - Disciplina - Pagamento indebito effettuato in favore di soggetti diversi dal beneficiario della prestazione - Art. 1, commi duecentosessantesimo e segg., legge n. 662 del 1996 - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
In materia di indebiti previdenziali verificatisi anteriormente al giorno 1 gennaio 1996, la disciplina di cui all'art. 1, commi duecentosessantesimo e segg., della legge n. 662 del 1996 - interamente sostitutiva di quella precedente - presuppone che il pagamento indebito sia stato eseguito in favore del soggetto destinatario della prestazione previdenziale. Ne consegue che qualora tale pagamento sia stato fatto a persona diversa la fattispecie è regolata dall'art. 2033 cod. civ..(Fattispecie relativa a pensione diretta corrisposta, per errore, alla vedova del beneficiario per un trimestre dopo il suo decesso).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 260 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 262 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 263 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 264 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 265 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)