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Sez. L, Sentenza n. 4507 del 27/02/2007 (Rv. 595257 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito - Azione di recupero esercitata nei confronti del pensionato - Decesso nel corso del giudizio e conseguente successione dell'erede nel processo, ex art. 110 cod.proc.civ. - Eccezione derogatoria ex art. 1, comma 263, legge n. 662 del 1996 - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2007-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595257-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO

In tema di indebito previdenziale, non trova applicazione l'eccezione derogatoria prescritta dall'art.1, comma 263 della legge n. 662 del 1996 - che esclude la proponibilità di un'azione di recupero nei confronti degli eredi, fatta salva l'ipotesi del dolo del pensionato - nel caso in cui il recupero della prestazione indebita sia stato esercitato nei confronti del pensionato il quale, successivamente, nel corso del giudizio, sia deceduto, con conseguente successione nel processo, ex art. 110 cod.proc.civ., dell'erede.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 662 art. 1 com. 263

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)