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Sez. 5, Sentenza n. 284 del 10/02/1967 Ud. (dep. 06/06/1967) Rv. 104449 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - DISTRAZIONI SENZA CONCORSO DEL FALLITO - DISTRAZIONE O RICETTAZIONE PREFALLIMENTARE - DISTINZIONE DALLA RICETTAZIONE COMUNE - IRRILEVANZA CHE I BENI NON PROVENGANO DA DELITTO.*
Stato
decisa il 1967-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104449-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - DISTRAZIONI SENZA CONCORSO DEL FALLITO - DISTRAZIONE O RICETTAZIONE PREFALLIMENTARE - DISTINZIONE DALLA RICETTAZIONE COMUNE - IRRILEVANZA CHE I BENI NON PROVENGANO DA DELITTO.*

Ai fini della configurazione del delitto di ricettazione o distrazione prefallimentare non si richiede - come per la ricettazione di diritto comune - l'esistenza di un delitto cosidetto principale, di un delitto cioe dal quale il bene ricettato sia pervenuto all'imprenditore poi fallito. (Conf 104445, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge Falliment. art. 232 com. 3 n. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 232 com. 3 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)