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Sez. 5, Sentenza n. 265 del 10/02/1967 Ud. (dep. 06/06/1967) Rv. 104445 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - DISTRAZIONI SENZA CONCORSO DEL FALLITO - RICETTAZIONE PREFALLIMENTARE - NOZIONE - CARATTERE DISTINTIVO DELLA RICETTAZIONE COMUNE - BENI PROVENIENTI DA FALLITO ASSOLTO DALLA IMPUTAZIONE DI BANCAROTTA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1967-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104445-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - DISTRAZIONI SENZA CONCORSO DEL FALLITO - RICETTAZIONE PREFALLIMENTARE - NOZIONE - CARATTERE DISTINTIVO DELLA RICETTAZIONE COMUNE - BENI PROVENIENTI DA FALLITO ASSOLTO DALLA IMPUTAZIONE DI BANCAROTTA - SUSSISTENZA DEL REATO.*

Il delitto di ricettazione prefallimentare non viene meno con l'assoluzione del fallito dall'imputazione di bancarotta fraudolenta. Infatti, nella disposizione dell'art 232 terzo comma n 2 della legge fallimentare, la espressione "ricettare" non ha il significato della condotta costitutiva del delitto comune di ricettazione, secondo la norma dell'art 648 cod pen, ma va intesa nella sua accezione lessicale di "dare ricetto", occultare, ricevere o tenere presso di se, clandestinamente od occultamente. Eppero, perche sia configurabile la ricettazione fallimentare nel senso or precisato, non e affatto necessario che i beni provengano da un delitto commesso dall'imprenditore, cioe che l'imprenditore dal quale l'agente riceve i beni abbia acquistato i beni medesimi con mezzi costituenti reato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge Falliment. art. 232 com. 3 n. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 232 com. 3 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)