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Sez. 4, Sentenza n. 4981 del 05/12/2003 Ud. (dep. 06/02/2004) Rv. 229665 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - motivi di ricorso - mancata assunzione di prova decisiva | Perizia - Riconducibilità al concetto di prova decisiva - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 2003-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229665-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - motivi di ricorso - mancata assunzione di prova decisiva

La mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606 comma primo lett. d) cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove il citato art. 606, attraverso il richiamo all'art. 495 comma secondo cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)