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Sez. 6, Sentenza n. 275 del 26/11/1996 Ud. (dep. 17/01/1997) Rv. 206894 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE | Configurabilità di controprova a cui l'imputato ha diritto - Esclusione - Mancato esperimento - Ricorso per cassazione per omessa assunzione di prova decisiva - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206894-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE

Il diritto alla controprova riconosciuto all'imputato dall'art. 495 comma secondo cod. proc. pen. non può avere ad oggetto l'espletamento di una perizia, mezzo di prova non classificabile né a carico né a discarico dell'accusato e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione è insindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente deve negarsi che l'accertamento peritale possa ricondursi al concetto di prova decisiva, la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)