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Sez. 2, Sentenza n. 3809 del 12/11/1975 (Rv. 378022 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - AMMISSIBILITA - APPELLO - PARTE NON COSTITUITA - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - RITUALITA.*
Stato
decisa il 1975-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378022-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - AMMISSIBILITA - APPELLO - PARTE NON COSTITUITA - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - RITUALITA.*

L'art 125, ultimo comma, disp att cod proc civ, nel prescrivere che l'atto di riassunzione deve essere notificato personalmente alle parti non costituite, fa riferimento alle norme sulla notificazione alle parti e, quindi, anche all'art 141 cod proc civ, il quale prevede, nel caso di elezione di domicilio, la notificazione presso il domiciliatario. Pertanto, e rituale la notifica dell'atto di riassunzione del processo di appello, nei confronti del convenuto non costituito, notificato nel domicilio che questi aveva eletto nel giudizio di primo grado.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)