Sez. 3, Sentenza n. 571 del 23/01/1988 (Rv. 457066 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - AMMISSIBILITÀ - APPELLO - PARTE NON COSTITUITA - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - RITUALITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - AMMISSIBILITÀ - APPELLO - PARTE NON COSTITUITA - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - RITUALITÀ.*
L'art. 125, ultimo comma, disp. Att. Cod. proc. civ., nel prescrivere che l'atto di riassunzione deve essere notificato personalmente alle parti non costituite, fa riferimento alle norme sulla notificazione alle parti e, quindi, anche all'art. 141 cod. proc. civ., il quale prevede, nel caso di elezione di domicilio, la notificazione presso il domiciliatario. Pertanto, è rituale la notifica dell'atto di riassunzione del processo di appello, nei confronti del convenuto non costituito, notificato nel domicilio che questi aveva eletto nel giudizio di primo grado. (Conf 3386/80, mass n 407202; (Conf 198/79, mass n 396266; (Conf 3809/75, mass n 378022).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)