Sez. 2, Sentenza n. 198 del 11/01/1979 (Rv. 396266 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE DEL PROCESSO DI APPELLO - APPELLATO NON COSTITUITO - NOTIFICAZIONE NEL DOMICILIO ELETTO IN PRIMO GRADO PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - RITUALITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE DEL PROCESSO DI APPELLO - APPELLATO NON COSTITUITO - NOTIFICAZIONE NEL DOMICILIO ELETTO IN PRIMO GRADO PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - RITUALITA.*
La notificazione dell'atto di riassunzione del processo di appello, effettuata nei confronti dell'appellato non costituito, nel domicilio eletto in primo grado presso il procuratore, e rituale, perche l'art 125, ultimo comma, disp att cod proc civ, nel prescrivere che l'atto di riassunzione deve essere notificato personalmente alle parti non costituite, fa riferimento alle norme sulla notificazione alle parti e, quindi, anche all'art 141 cod proc civ, che prevede, nel caso di elezione di domicilio, la notificazione alla parte presso il domiciliatario. (Conf 3809/75, mass n 378022).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)