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Sez. 1, Sentenza n. 7565 del 11/07/1995 (Rv. 493227 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazione dei limiti di velocità - Accertamento - Risultanze delle apparecchiature in dotazione alla polizia stradale - Fonte di prova - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493227-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

Ai fini dell'accertamento della violazione dei limiti di velocità degli autoveicoli, costituiscono fonte di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate, in dotazione della polizia stradale e nella sua disponibilità, fino a quando non risulti accertato nel caso concreto, sulla base di circostanze di fatto allegate dall'opponente e non contestate, ovvero debitamente provate, il difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1987 num. 132 CORTE COST., Decreto Legge 06/02/1987 num. 16 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)