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Sez. 1, Sentenza n. 6337 del 12/07/1996 (Rv. 498512 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazione dei limiti di velocità - Accertamento - Risultanze delle apparecchiature in dotazione alla polizia stradale - Fonte di prova - Configurabilità - Verbale di accertamento - Indicazione di velocità leggermente inferiore a quella rilevata dalla macchina - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498512-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

Ai fini dell'accertamento della velocità dei veicoli, costituiscono fonti di prova le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli organi di polizia, debitamente omologati, salva la possibilità di accertare, nel caso concreto, il difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione della velocità. Non invalida l'accertamento della velocità mediante strumento omologato (così detto autovelox) l'indicazione nel verbale di accertamento di una velocità di poco inferiore a quella rilevata dalla macchina (Km. 102 anziché 103, 5), derivando la correzione dall'applicazione dell'art. 3, comma primo, del D.M. 13 maggio 1986, secondo cui alla determinazione della velocità effettuata con uno dei dispositivi omologati sono apportate correzioni, a favore del trasgressore, che tengano conto dell'errore assoluto proprio dello strumento e dell'errore sistematico e/o casuale conseguente alla procedura seguita nel caso di specie.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/02/1987 num. 16 art. 13 CORTE COST., Legge 30/03/1987 num. 132 CORTE COST., Decr. Legisl. Luogoten. 30/04/1992 num. 285 art. 142 CORTE COST., Cod. Strada art. 103 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 103 CORTE COST., DM Lavori pubblici 13/05/1986 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)