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Sez. 2, Sentenza n. 281 del 29/01/1973 (Rv. 362155 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IRREGOLARI - IN GENERE - LUCI APERTE IURE SERVITUTIS - LEGITTIMITA - INELIMINABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362155-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IRREGOLARI - IN GENERE - LUCI APERTE IURE SERVITUTIS - LEGITTIMITA - INELIMINABILITA - CONDIZIONI.*

Nell'ambito dell'autonomia negoziale, nulla vieta che un titolo convenzionale conferisca al vicino il diritto di tenere finestre lucifere iure servitutis, difformi da quelle disciplinate dalla legge iure proprietatis e non eliminabili, se cosi stabilito con il titolo, mediante costruzioni in appoggio o in aderenza, diversamente da quanto e invece consentito per le finestre lucifere ex art 901, ai sensi del successivo art 904 cod civ. (Conf 3799/68, mass n 337213; V 3875/69, mass n 344240).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 902, Cod. Civ. art. 904, Cod. Civ. art. 1027

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)