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Sez. 1 - , Ordinanza n. 3791 del 08/02/2019 (Rv. 652551 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Minori affidati a famiglie in data antecedente all’entrata in vigore della l. n. 328 del 2000 - Oneri economici - Soggetto onerato - Comune in cui il minore ha il domicilio di soccorso - Esclusione - Applicabilità art. 6, comma 4, l. n. 8 del 2000 - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652551-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Gli oneri economici relativi all'affidamento di minori a famiglie per ragioni socio-assistenziali, quand'anche siano stato disposti in data antecedente all'entrata in vigore della l. n. 328 del 2000, devono essere sostenuti, ex art 6 comma 4 della predetta legge, dal Comune nel quale i minori avevano la residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, dovendosi escludere l'ultrattività del criterio relativo al domicilio di soccorso previsto dall'abrogato art. 72 della l. n. 6972 del 1890.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 72, Legge 08/11/2000 num. 328 art. 6 com. 4, Legge 08/11/2000 num. 328 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)