diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 22787 del 12/12/2012 (Rv. 624210 - 01)

ASSISTENZA AI MINORI - ISTITUTI DI ASSISTENZA - IN GENERE | Obbligo di rimborso delle spese di ricovero - Soggetto onerato - Comune in cui il minore ha il domicio di soccorso - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624210-01

ASSISTENZA AI MINORI - ISTITUTI DI ASSISTENZA - IN GENERE

In tema di rimborso delle spese di ricovero di minori soggetti a provvedimenti dell'A.G. minorile, le funzioni amministrative afferenti la loro assistenza competono ai comuni in base agli artt. 22, 23, 25 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, mentre l'obbligazione relativa grava su quel comune in cui il minore ha il domicilio di soccorso, cioè la dimora di fatto, qualora, al momento dell'insorgenza del credito, sia applicabile "ratione temporis", l'art. 72, primo comma, n. 1, della legge 17 luglio 1890, n.6972 sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, poi abrogato ad opera dell'art. 30 della legge 8 novembre 2000, n. 328, alla quale è succeduta l'abrogazione dell'intera disciplina di tali istituzioni ad opera dell'art. 21 del d.lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

Riferimenti normativi: Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 72, Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 80, Legge 08/11/2000 num. 328 art. 30, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 22 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 23 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/05/2001 num. 207 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)