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Sez. 3, Ordinanza n. 6400 del 18/03/2026 (Rv. 678223-01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Interventi in favore di minori ex l. n. 328 del 2000 - Obbligo ex lege del Comune - Conseguenze - Rimborso dei relativi costi in favore dei soggetti erogatori - Ordine giudiziale - Sufficienza - Disciplina in materia di contratti pubblici e di contabilità pubblica - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678223-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 328 del 2000, l'erogazione delle prestazioni assistenziali in favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile e amministrativa rientra tra i compiti istituzionali del Comune, di modo che, in presenza di un ordine giudiziale e dell'obbligo gravante ex lege sull'ente locale, il rimborso dei costi delle prestazioni eseguite dalle strutture preposte non presuppone l'esistenza di un rapporto contrattuale tra queste e il Comune, non applicandosi, quindi, le disposizioni sui contratti della P.A. e sulla contabilità pubblica.

Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 2, Legge 06/11/2000 num. 328 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)