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Sez. U, Sentenza n. 9934 del 15/05/2015 (Rv. 635254 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE | Prospettazione della parte - Sufficienza - Valutazione della veridicità del dedotto - Attinenza al merito - Impugnazione di decreto reiettivo di reclamo avverso pronuncia risolutiva di concordato preventivo priva della contestuale ed asseritamente automatica dichiarazione di fallimento del debitore - Configurabilità.
Stato
decisa il 2015-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635254-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE

L'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. deve valutarsi alla stregua della prospettazione operata dalla parte, sicché non può negarsene la sussistenza nell'impugnazione proposta contro il decreto reiettivo del reclamo avverso la pronuncia risolutiva di un concordato preventivo ex art. 186 legge fall. (nel testo, utilizzabile "ratione temporis", anteriore alla modifica apportatagli dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), di cui si censuri l'omessa, contestuale ed asseritamente automatica dichiarazione di fallimento del debitore, sul solo presupposto che le conseguenze da trarsi dai fatti allegati siano diverse da quelle sostenute dall'istante, ciò riguardando la fondatezza nel merito della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)