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Sez. 3, Sentenza n. 896 del 02/02/1996 (Rv. 495671 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Opposizione a decreto ingiuntivo - Dichiarazione di incompetenza per valore del giudice dell'opposizione - Implicita pronuncia di nullità del decreto - Rimessione al giudice ritenuto competente - Richiesta da parte di quest'ultimo del regolamento di competenza d'ufficio - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495671-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

La sentenza con la quale il giudice della opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la propria incompetenza perché la domanda proposta con il ricorso eccede il limite per valore della sua competenza, rimettendo la causa al giudice ritenuto competente, non implica anche una pronuncia di incompetenza sull'accertamento delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, che è riservata alla competenza funzionale dell'ufficio giudiziario del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, comportando, al contrario, l'implicita pronuncia di nullità di tale decreto per l'incompetenza per valore del giudice che lo ha emesso ed, in quanto priva di una pronuncia negativa sulla competenza funzionale, non può essere oggetto della richiesta di ufficio, da parte del giudice al quale la causa è stata rimessa, di regolamento di competenza, che, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ., può essere richiesto solo quando il giudice designato come competente affermi la competenza per materia, funzionale o per territorio inderogabile del giudice che si è ritenuto incompetente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)