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Sez. 2, Sentenza n. 2888 del 11/05/1984 (Rv. 434941 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - CONTROVERSIA RELATIVA AI COMPENSI SPETTANTI AL PROFESSIONISTA FORENSE NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434941-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - CONTROVERSIA RELATIVA AI COMPENSI SPETTANTI AL PROFESSIONISTA FORENSE NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*

È soggetta al rito del lavoro la controversia relativa ai compensi spettanti all'avvocato che abbia, senza limiti di tempo e sulla base di un compenso unitario per ciascuna pratica, prestato la propria attività professionale, in veste di fiduciario del committente e secondo le direttive di massima di quest'ultimo, ricorrendo in tal caso, oltre il carattere essenzialmente personale dell'attività prestata, proprio dell'opera del professionista forense, anche gli estremi della continuità e del coordinamento e, quindi, tutti i requisiti della cosiddetta "parasubordinazione" di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ.. (V 6656/83, mass n 431378; (V 5258/83, mass n 430143; (V 3857/83, mass n 428781).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)