Sez. 2, Sentenza n. 2888 del 11/05/1984 (Rv. 434941 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - CONTROVERSIA RELATIVA AI COMPENSI SPETTANTI AL PROFESSIONISTA FORENSE NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - CONTROVERSIA RELATIVA AI COMPENSI SPETTANTI AL PROFESSIONISTA FORENSE NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
È soggetta al rito del lavoro la controversia relativa ai compensi spettanti all'avvocato che abbia, senza limiti di tempo e sulla base di un compenso unitario per ciascuna pratica, prestato la propria attività professionale, in veste di fiduciario del committente e secondo le direttive di massima di quest'ultimo, ricorrendo in tal caso, oltre il carattere essenzialmente personale dell'attività prestata, proprio dell'opera del professionista forense, anche gli estremi della continuità e del coordinamento e, quindi, tutti i requisiti della cosiddetta "parasubordinazione" di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ.. (V 6656/83, mass n 431378; (V 5258/83, mass n 430143; (V 3857/83, mass n 428781).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)